Archivio dei nostri risultati - Studio Legale de Marchis

Studio Legale de Marchis
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20 giugno 2020 il Tribunale di Roma riconosce il diritto allo smart working ad una operatrice sanitaria addetta a servizi di back office nell'ambito di una task force di contrasto all'epidemia Covid 19.

5 maggio 2020 Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso cautelare promosso da un rider per la consegna dei dispositivi di protezione individuale  per prevenire il rischio da contagio Covid -19.

11 febbraio 2020 Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali accoglie il ricorso promosso da CGIL avverso il D.Lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act), ravvisando in tale normativa una violazione dei principi enunciati nell'art. 24 della Carta Sociale Europea a mente del quale ogni lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto a ricevere "un congruo indennizzo o altra adeguata tutela".
 
20 gennaio 2020 Il Tribunale di Roma, in accoglimento di un ricorso promosso da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato in ragione dell'illegittimo computo, ai fini del calcolo del periodo di comporto, dei giorni di assenza per malattia imputabile all'inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di salvaguardia della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c..

9 gennaio 2020 L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in accoglimento del reclamo promosso da SLC CGIL di Roma e Lazio su mandato di diversi lavoratori dipendenti di una nota azienda operante nel settore delle telecomunicazioni, ha accertato l'illegittimità del trattamento dei dati personali dei dipendenti, raccolti dall'azienda mediante un sistema di WFM (Work Force Management), in ragione della non conformità delle informative rilasciate ai dipendenti,  dell'eccessivo periodo di conservazione dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite nonchè in ragione dell'illegittimo e sproporzionato monitoraggio della posizione geografica dei dipendenti se non associato ai tempi di timbratura sui sistemi di gestione del personale.
 
23 settembre 2019 Il Tribunale di Roma - in riforma dell’ordinanza “Fornero” con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento e applicato la sola tutela prevista dalla Legge 604/1966 in ragione del mancato raggiungimento dei livelli occupazionali richiesti ai fini dell’applicazione della tutela accordata ex art. 18 della legge 300/1970 come modificato dalla Legge 92/2012 (in quanto non era stata accertata la sussistenza di un unitario gruppo di impresa tra le società convenute) - ha accertato che tra le società convenute sussisteva un unitario gruppo di imprese e ha condannato le stesse società in solido alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro.

15 luglio 2019 Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in totale accoglimento del ricorso presentato da un lavoratore impiegato nell’ambito di un appalto di servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha accertato il diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante nell’appalto, essendo l’impresa subentrate tenuta ad effettuare una verifica sulla corretta e completa indicazione dei nominativi del personale dipendente della società uscente.

28 marzo 2019 Il Tribunale di Roma annulla il trasferimento disposto contestualmente alla reintegra di una lavoratrice, la cui reintegra è stata disposta in virtù di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimatole anni prima, in forza del principio più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui “l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie”.

20 gennaio 2019 Il Tribunale di Civitavecchia, sez. Lavoro, in accoglimento dei ricorsi promossi separatamente da diversi lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ha disposto la reintegra di detti lavoratori nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, co. 4 della Legge 300/1970 in considerazione dell’omessa comunicazione finale prescritta dall’art. 4, co. 9 della Legge 223/1991 e della mancata prova, che avrebbe dovuto essere fornita dal datore di lavoro, della corretta applicazione dei criteri di scelta del personale in esubero.

18 dicembre 2018 Il Tribunale di Velletri, se. Lavoro, dichiara nullo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore dipendente di una nota azienda nazionale di somministrazione lavoro, affermando che l’onere di repêchage gravante sul datore di lavoro non può dirsi pienamente assolto nei casi in cui un’azienda, che conta oltre 400 filiali in tutto il territorio nazionale, si sia limitata a presentare solo “qualche” richiesta di candidatura del lavoratore.
 
8 novembre 2018 Il TAR Lazio, sezione di Latina, in accoglimento del ricorso promosso dalla FILCAMS CGIL, ha disposto l'esclusione di una nota azienda operante, in virtù di appalti pubblici nel settore dei servizi mensa nel territorio di Frosinone e Latina, dalla partecipazione ai prossimi appalti. L'azienda in questione,  assegnataria sin dal 2014 dell'appalto di servizi presso le scuole di Frosinone e Latina, infatti, a decorrere dal mese di luglio 2017 non aveva neppure più corrisposto lo stipendio ai circa mille lavoratori addetti ai predetti servizi.

11 ottobre 2018 La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Roma, sancisce il principio in virtù del quale in caso di insussistenza del fatto contestato, deve essere disposta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, co. 4 della Legge 300 del 1970. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 25300 del 24 aprile 2018. Pres. Bronzini, Rel. Pagetta.

26 settembre 2018 La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'ar. 3, co. 1 del Decreto Legge 23/2015 nella parte in cui determina l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore ingiustamente licenziato parametrandola esclusivamente ed in maniera automatica al solo criterio dell'anzianità di servizio, in quanto tale automatismo si pone in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione.
La pronuncia in esame definisce la questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte con Ordinanza del 26 luglio 2017 del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dr.ssa Cosentino, in relazione ad un giudizio avente ad oggetto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nei confronti di una lavoratrice assunta successivamente alla data dl 7 marzo 2015.
 
23 agosto 2018 La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, dichiara l'illegittimità del licenziamento perchè insufficientemente motivato atteso che, in assenza di indicazioni puntuali, la sola indicazione nella lettera di licenziamento del termine finale di maturazione del periodo di comporto determina la violazione del requisito si specifica motivazione di cui all'art. 2 della Legge 604/1966. Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sent. 21042 del 20 aprile 2018. Pres. Balestrieri, Rel. Patti
 
09 luglio 2018 Il Tribunale di Roma accoglie la domanda di reintegra nel posto di lavoro promossa, con separati giudizi, da tre lavoratori licenziati nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società operante nel settore dell'autotrasporto. Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto il licenziamento illegittimo in quanto intimato sulla base di una erronea applicazione dei criteri di legge utili ai fini della individuazione del personale in esubero.
 
05 luglio 2018 Il giudice del Lavoro, in caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, è tenuto a pronunciarsi altresì sulla conseguente condanna all'indennitùà risarcitoria conseguente l'illegittimità del licenziamento, anche in caso di intervenuto fallimento del datore di lavoro. Il Tribunale di Roma, sulla scorta di tale principio, nel confermare la reintegra già disposta dallo stesso Tribunale in favore di un lavoratore, ha altresì accolto la richiesta di condanna all'indennità risarcitoria conseguente il provvedimento di reintegra. (
 
27 giugno 2018 Il Tribunale di Milano dispone l'ennesima reintegra in favore di un lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da un'azienda operante nel settore del marketing. Il licenziamento, secondo l'ormai costante orientamento dei Giudici di Milano, deve ritenersi nullo per violazione dei criteri di scelta del personale in esubero, in ragione della mancata comparazione dei lavoratori licenziati con l'intero complesso aziendale in presenza di professionalità omogenee e fungibili.
 
26 giugno 2018 La Corte di Appello di Roma conferma il provvedimento di reintegra già riconosciuto dal Tribunale di Roma in favore di una lavoratrice licenziata da una nota azienda italiana operante nel settore del trasporto aereo nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
 
14 giugno 2018 Il Tribunale di Roma, in accoglimento dei ricorsi promossi da cinque lavoratori licenziati da una nota azienda operante nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ha disposto in loro favore la reintegra nel posto di lavoro ritenendo nullo il licenziamento intimato per violazione dei criteri di scelta del personale in esubero in conseguenza della illegittima quanto arbitraria "collocazione" dei lavoratori in posizioni di lavoro che non tengono conto della fungibilità delle mansioni svolte.

7 giugno 2018 Reintegrati due lavoratori licenziati da una nota azienda italiana, operante nel settore del trasporto aereo, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il Tribunale di Civitavecchia, nell'accertare la violazione dei criteri di scelta del personale in esubero, ha disposto la reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria del complesso aziendale dichiarando la nullità della clausola che impediva il passaggio dei lavoratori nell'ambito del trasferimento di azienda
 
28 marzo 2018 Il Tribunale di Bergamo, in accoglimento del ricorso promosso da FILT CGIL di Bergamo, ha riconosciuto il carattere discriminatorio della clausola imposta da Ryanair ai propri dipendenti in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, volta a disincentivare qualsivoglia affiliazione sindacale dei lavoratori, nonchè qualsiasi forma di rivendicazione, sia in forma individuale che collettiva, dei diritti.
 
02 febbraio 2018 Il Tribunale di Busto Arsizio dichiara l'antisindacalità del rifiuto della società Ryanair di porre in essere qualsiasi forma di accordo con i sindacati richiedenti, di fornire le informazioni stabilite dalla legge italiana per le imprese operanti nel territorio nazionale, nonchè del rifiuto di collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti sindacali per la sicurezza.
 
27 dicembre 2017 Il Tribunale di Roma dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla società Almaviva e consistito nell'avere omesso la comunicazione preventiva, alle organizzazioni sindacali, relativamente ai trasferimenti collettivi disposti nei confronti dei lavoratori in precedenza reintegrati dallo stesso Tribunale.

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