Alitalia - Studio Legale de Marchis

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In primo luogo deve essere chiarito che la regola generale in materia di cessioni di azienda prevede che in caso di trasferimento di  azienda o di un ramo di essa i dipendenti devono necessariamente passare alle dipendenze dell’imprenditore che subentra il quale non ha alcun potere di escluderne alcuni ovvero di “perimetrare” a suo piacimento la platea dei lavoratori ai quali garantire la continuità occupazionale.

I lavoratori hanno un diritto pieno a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’azienda subentrante mantenendo le stesse condizioni economico e normative in essere presso il cedente in conformità alla regola stabilita dall’art. 2112 c.c. e in coerenza con le direttive europee in tema di trasferimento di azienda.

Tali regole devono essere applicate anche quando non vi sia una totale identità tra gli assetti dell’azienda cedente e l’organizzazione dell’impresa subentrante in quanto ciò che conta che il complesso dell’operazione sia finalizzato a proseguire l’attività.

Nel caso di ITA s.p.a. rileva, quindi, la prosecuzione dell’attività di trasporto aereo in sé, in concomitanza con la cessazione della medesima attività da parte di Alitalia SAI s.p.a.  in a.s..
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato in un caso del tutto similare che il subentro nella gestione di alcuni aeromobili, rotte e l’assunzione di parte del personale di volo determina una cessione di ramo di azienda che attribuisce ai lavoratori il diritto a proseguire il rapporto.

Sulla base di tali regole pertanto si deve ritenere che ITA s.p.a. sia obbligata a garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria ricompresi nei perimetri delle attività cedute assicurando loro anche i medesimi trattamenti economici in quanto il regolamento aziendale non può derogare alla contrattazione vigente.

ITA s.p.a. nega la continuità occupazionale assumendo che l’operazione che sta compiendo costituisce una acquisizione di singoli cespiti da  una azienda con finalità liquidatorie.

In soldoni la nuova società che inizierà ad operare sulle tradizionali base di Alitalia è come se affermasse di acquistare su ebay separatamente oltre 70 aeromobili dalla “vecchia” Alitalia e gli Slot necessari per svolgere attività di volo, assumendo contestualmente il personale che fino al giorno prima era a bordo dei velivoli.

Secondo ITA s.p.a. tale operazione non configurando la cessione di una azienda ma di singoli beni tra loro slegati non la costringerebbe all’applicazione delle regole sopra menzionate permettendole quindi di ridimensionare l’organico con delle assunzioni ex novo.

Il buon senso prima ancora che la conoscenza delle regole  suggerisce chiaramente che quella descritta è una operazione di subentro nella gestione di una attività di impresa sebbene in forma più ridotta.

Consapevole della debolezza di tale “costruzione” ITA s.p.a. assume, inoltre, che le regole sulla prosecuzione sul rapporto lavorativo possano essere bypassate anche perché Alitalia SAI s.p.a. in a.s. è una fase concorsuale meramente liquidatoria.

Anche tale assunto presenta evidenti debolezze dal momento che Alitalia SAI s.p.a. in a.s. ha presentato un piano di salvataggio che ne presupponeva la continuità operativa e ha in concreto proseguito fino al subentro del nuovo vettore l’attività di impresa.

In sostanza  nessuno dei motivi che ITA s.p.a. utilizza per impedire il diritto alla prosecuzione appare convincente tanto che è ragionevole pensare che i lavoratori di Alitalia SAI in a.s. possono rivendicare il diritto a passare alle dipendenze del nuovo soggetto senza alcuna dimissione e men che meno accettando una conciliazione o il peggioramento delle attuali loro condizioni contrattuali.

Discorso a parte merita l’imposizione di dimissioni e la firma di verbali di conciliazione a tacitazione di ogni pretesa che pare paventarsi sullo sfondo della nuova assunzione.

Anticipando che si ritiene rischiosa la cesura del rapporto con la vecchia Alitalia SAI in a.s. si rinvia a un novo commento l’approfondimento di tale specifica tematica.

Sono allo studio quindi una serie di iniziative ed azioni anche giudiziarie finalizzate a garantire l’affermazione dei diritti lesi con tale operazione.

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